STATUTO GEA
Articolo 1 – Denominazione
L’Associazione si denomina “G.E.A. – Gruppo Escursionisti d’Aspromonte”
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Reggio Calabria, in via Castello, n. 2
Articolo 3 – Scopi
Il “Gruppo” attraverso il contatto diretto con la montagna ed in collegamento con Enti pubblici e privati e con Associazioni che perseguono scopi analoghi, affini o connessi al proprio, con spirito di volontariato e senza finalità di lucro, si propone lo studio e la valorizzazione dell’ambiente, della storia, delle tradizioni dell’Aspromonte. In particolare:
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la salvaguardia dell’equilibrio ecologico;
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la protezione della flora e della fauna;
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la realizzazione di riserve naturali;
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la lotta all’urbanizzazione indiscriminata dell’Aspromonte;
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l’individuazione di percorsi per le escursioni;
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la pubblicazione di stampati che servano a sviluppare l’interesse per l’Aspromonte e per la montagna in genere;
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una incisiva opera educativa rivolta a quanti, anche saltuariamente, “abitano la montagna”;
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l’organizzazione di escursioni;
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l’organizzazione di manifestazioni culturali;
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l’organizzazione di altre manifestazioni a scopo promozionale e turistico.
L’Associazione può aderire ad altri organismi, movimenti, federazioni o enti aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.
Articolo 4 – Categorie degli associati
Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, giovani ed onorari.
Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, nonché gli associati ordinari che hanno maturato già tre anni di ininterrotta appartenenza al Gruppo.
Agli associati fondatori è affidato il compito di mantenere vivo lo spirito del Gruppo e di garantire che le attività associative siano in armonia con i principi e gli scopi del Gruppo stesso, indicati all’articolo 3.
Gli associati ordinari sono le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Ad essi è affidato il compito di realizzare le attività associative e di attuare gli scopi propri del “Gruppo”.
Gli associati giovani sono coloro che, ammessi con le modalità del comma precedente, hanno già compiuto i diciotto anni di età e non hanno ancora compiuto i ventisei anni.
Superato tale limite di età essi acquisiscono la qualifica di soci ordinari.
Gli associati giovani sono coloro che assicurano al “Gruppo” la continuità ed il futuro.
Gli associati onorari sono coloro che, per i loro particolari meriti nei confronti del “Gruppo”, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti.
Articolo 5 – Registro degli associati
Il Consiglio Direttivo deve curare la tenuta di un “Registro degli Associati”, nel quale siano iscritti tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengono, con l’indicazione delle generalità complete, del luogo e della data di nascita, della residenza, della professione, delle esperienze di escursionismo, di conoscenza della montagna e di volontariato in genere e della data di iscrizione al Gruppo.
Articolo 6 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati prestano gratuitamente la loro opera per il migliore raggiungimento degli scopi associativi e per il più proficuo svolgimento delle attività del “Gruppo”.
Tutti gli associati sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a collaborare attivamente per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione ed a versare le quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Ogni associato ha diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche associative, salve le limitazioni previste dagli articoli 12, 13 e 16 del presente statuto.
Articolo 7 – Esclusione degli associati
Saranno esclusi dall’Associazione coloro che compiano atti in contrasto con gli scopi dell’Associazione stessa.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Articolo 8 – organi associativi
Sono organi dell’Associazione, tutti eletti e funzionanti secondo principi di democraticità, l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Articolo 10 – l’Assemblea – Modalità di convocazione e competenze
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta l’anno, su convocazione del Presidente, per eleggere il Consiglio Direttivo, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione, esprimere parere consultivo circa le attività da svolgere.
L’Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, a richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o a richiesta motivata di almeno un quinto degli Associati, per deliberare sulle modifiche del presente Statuto e su altri argomenti particolarmente gravi ed urgenti per la vita del “Gruppo”.
L’Assemblea è convocata con raccomandata, anche a mano, contenente l’Ordine del Giorno, da far pervenire a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Articolo 11 – L’Assemblea – Quorum costitutivi e deliberativi
Per la validità della costituzione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli Associati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, se ad essa interviene un numero di Associati pari ad un terzo di tutti gli iscritti all’Associazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Articolo 12 – L’Assemblea – Diritti di intervento
Hanno diritto di intervento all’Assemblea tutti coloro che risultino iscritti al “Gruppo” almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Tuttavia hanno diritto al voto in Assemblea soltanto coloro che risultano iscritti all’Associazione da almeno un anno.
Gli Associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, possono farvisi rappresentare da un altro Associato, con delega scritta.
Ogni Associato non può essere portatore di più di una delega.
Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo – Composizione e durata
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri e tale numero è determinato, di volta in volta, preventivamente, dall’Assemblea Ordinaria che procede all’elezione del Consiglio stesso.
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo soltanto gli Associati che abbiano almeno un anno di appartenenza al “Gruppo”.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
In caso di riduzione, durante l’anno, del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, per dimissioni di uno dei suoi membri o per altra causa, si procederà alla sostituzione del mancante o dei mancanti alla prima Assemblea, che dovrà essere convocata entro tre mesi da tale evento.
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo – Competenze
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed alla sua competenza sono riservati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno una volta al mese per esaminare, discutere e deliberare sull’andamento dell’attività associativa. Per necessità straordinaria esso può essere convocato in qualsiasi momento a richiesta anche di uno soltanto dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Articolo 15 – Il Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano in funzione o, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano in età.
Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi eletti dall’Assemblea degli associati, che provvede anche all’elezione di un membro supplente.
Possone essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti soltanto gli Associati che abbiano almeno un anno di appartenenza al “Gruppo”.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compito di vigilare sulla osservanza della legge, dello Statuto associativo e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del “Gruppo”, nonchè sulla correttezza delle spese e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, in relazione al bilancio approvato dall’Assemblea degli Associati.
Articolo 17 – Il patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è composto:
- dalle quote versate annualmente dagli Associati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali lasciti, elargizioni, donazioni, contributi di privati, enti pubblici e privati, Amministrazioni territoriali e non;
- da ogni altra contribuzione comunque pervenuta all’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione non può essere in alcun caso diviso fra gli Associati.
Articolo 18 – Bilancio
Al termine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso, da presentare, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione.
Il bilancio deve contenere l’inventario dei beni di proprietà dell’Associazione, le entrate e le uscite, evidenziando, in particolare, la destinazione dei contributi e dei lasciti ricevuti da Enti pubblici e privati e da amministrazioni pubbliche in genere.
Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione si scioglie:
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per deliberazione dell’Assemblea dei Soci adottata all’unanimità da tutti i presenti all’Assemblea stessa, che rappresentino, comunque, almeno i due terzi di tutti gli iscritti;
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negli altri casi previsti dalla legge.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell’Associazione è devoluto a favore di altri Enti giuridicamente riconosciuti aventi scopi analoghi o affini a quelli dell’Associazione.
Articolo 20 – Gruppi di lavoro
Per la migliore realizzazione degli scopi dell’Associazione, è possibile ed auspicabile la formazione di specifici Gruppi di Lavoro, coordinati da un responsabile designato dal Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di particolari incarichi ed attività.
Articolo 21 – Regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo può predisporre uno o più regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, per disciplinare particolari settori ed attività del “Gruppo”.
Articolo 22 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni aventi analoghi scopi e struttura.